La sessione di mercato invernale in Italia si è appena conclusa, ma negli ultimi anni l’argomento calciomercato, è uno dei temi sempre più ricorrenti durante tutto l’arco della stagione. Il motivo di tutto ciò è molto semplice, secondo quanto riportato dalla FIFA, nel suo annuale “Global Transfer Market Report”, il mercato trasferimenti mondiale dei calciatori comporta un volume di affari che si attesta tra i 5 e i 7 miliardi di dollari. Cifre tutt’altro che indifferenti per gli operatori della finanza mondiale, che ormai da un decennio a questa parte, sono entrati prepotentemente nel controllo di questo business.
A conferma di quanto riportato in premessa, infatti, il 1° giugno 2019 è entrata in vigore, secondo l’edizione 2019 del “Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei calciatori”, la rettifica della definizione di “Terze Parti” in relazione all’art 18-ter, dove in sostanza viene esclusa la parola “giocatori” dall’articolo stesso.
Ma andiamo con ordine…
Cosa sono le “Terze Parti” (o meglio TPO)?…di cosa parla l’art 18-ter del Regolamento FIFA?
Per TPO (Third-Party Ownership) si intende un accordo in cui un soggetto terzo, non facente parte del sistema sportivo, quindi ad esempio un fondo di investimento o un soggetto privato, acquista i diritti economici di un calciatore professionista, teoricamente al fine di generare un profitto derivante dal valore di un suo eventuale trasferimento futuro.
In altre parole, si tratta sostanzialmente di un investimento effettuato da una “Terza parte” (diversa dalla società proprietaria del cartellino del giocatore) sul valore di un futuro trasferimento del calciatore stesso, che verrà monetizzato al momento della sua cessione in un altro club.
L’art 18-ter del Regolamento FIFA è dunque la norma attraverso la quale la FIFA, vieta qualsiasi tipologia di proprietà di terzi sul cartellino del giocatore.
Dopo aver chiarito i due aspetti principali, facciamo adesso un excursus storico sulle pratiche TPO nel calcio moderno…
Fino al maggio 2015, nessuna norma dei Regolamenti FIFA vietava le attività delle c.d. TPO.
Infatti nel “Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento dei giocatori” era presente solamente l’art 18-bis, il quale proibiva alle società calcistiche di stipulare accordi che garantiscano a terzi o ad altri club, di condizionare l’indipendenza di un club nelle questioni relative all’occupazione ed ai trasferimenti, oltre alle politiche e alle prestazione delle proprie squadre.
L’intento principale della norma era quello di salvaguardare i rapporti tra il calciatore e la società, ed evitare l’intromissione di “particolari” soggetti esterni, spesso per scopi puramente finanziari.
I casi Tevez e Mascherano
Tutto ha inizio però nell’agosto 2006, quando la questione TPO arriva all’attenzione dei media internazionali, con il trasferimento dal Corinthians (club brasiliano), al West Ham, di due giocatori argentini di valore assoluto e già protagonisti del mondiale appena conclusosi. Stiamo parlando di Carlos Tevez e Javier Mascherano.
L’operazione viene presentata dalla stampa inglese come la più importante dell’estate, ma a destare più di un sospetto è il comunicato del club inglese, il quale attraverso un comunicato ufficiale, etichetta come “riservate” le cifre dell’operazione. Con il tempo infatti si scoprirà che i diritti economici dei due calciatori non erano di proprietà del Corinthians, ma rispettivamente della Media Sports Investments e Just Sports Inc. per Tevez e della Global Soccer Agencies e della Mystere Services Ltd per Mascherano. Le quattro società in questione erano rappresentate da un certo Kia Joorabchian, importante uomo d’affari di origini iraniane, proprietario dei cartellini dei calciatori come “terza parte”, ed allo stesso tempo agente dei due argentini.
Il caso Neymar e gli affari della Doyen Group
Gli altri casi significativi di natura più recente, sono sicuramente quelli relativi agli scambi tra le squadre portoghesi/spagnole e quelle sudamericane, di cui probabilmente il più emblematico è rappresentato dal trasferimento nel 2013 di Neymar Jr, dal Santos al Barcellona. In un primo momento la società Blaugrana aveva dichiarato che la somma pagata per il giocatore brasiliano ammontava a 57,1 milioni di euro, di cui 17,1 al Santos 40 alla famiglia del calciatore. Secondo la giustizia spagnola, invece, la cifra spesa è di circa 100 milioni di euro. L’inchiesta è partita da una denuncia del fondo d’investimento DIS, che deteneva una percentuale del cartellino di Neymar, e che dall’operazione aveva ricevuto 6,8 dei 17,1 milioni destinati al Santos. Altri esempi, che nel corso di questi anni hanno evidenziato chiaramente l’interessamento dei fondi d’investimento al mondo del calcio, sono rappresentati sicuramente dai trasferimenti di Mangala, dal Porto al Manchester City, di Radamel Falcao, dal Porto all’Atletico Madrid, e di Geoffrey Kondogbia, dal Siviglia al Monaco. Tutti giocatori su cui ha investito la Doyen Sports Investments, un fondo speculativo che ha sede a Malta e che fa parte della Doyen Group, una società d’investimento brasiliana.
La FIFA dunque, dopo aver indagato in maniera approfondita, decide nel dicembre 2014 di elaborare una nuova Circolare, in particolare la n. 1464, in cui introduce il famoso art. 18-ter che stabilisce il divieto assoluto di qualsiasi contratto TPO. La norma proibisce ai club ed a giocatori di assegnare a terzi, diritti o partecipazione al compenso da pagare per il trasferimento futuro di un calciatore.
Così tornando alla modifica introdotta all’art 18-ter a partire da Giugno 2019, il comitato disciplinare della FIFA ha spiegato, che i giocatori non devono essere considerati come un “soggetto terzo”; chiarendo la prima interpretazione letterale della norma nella sua precedente versione, che comprendeva nella definizione di “Terze Parti” i calciatori stessi, i quali dunque venivano compresi nel divieto.
Dunque alla luce di quest’interpretazione fornita dalla FIFA e della modifica successivamente intervenuta, i giocatori hanno diritto a detenere una percentuale del proprio cartellino, e quindi di ricavarne un eventuale guadagno personale derivante dal valore del proprio trasferimento.
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Bibliografia: Gol di Rapina, Pippo Russo, ottobre 2015
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